PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 591 del codice penale).

      1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali».

Art. 2.
(Istituzione dei punti di accoglienza del neonato).

      1. Ai fini del quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale.
      2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

Art. 3.
(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali dei punti di accoglienza del neonato).

      1. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore.

 

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      2. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato.
      3. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, della presenza di un neonato abbandonato.
      4. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza.
      5. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

Art. 4.
(Numero verde nazionale).

      1. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

 

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Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.
      2. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.